Grottammare: domenica regata “ILCA”, divieti e info dalla Capitaneria di Porto

regata 4' di lettura 28/03/2023 - Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:

VISTA l’istanza assunta a protocollo al n.4224 in data 17.03.2023, con la quale il Circolo Nautico Sambenedettese ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare una regata zonale denominata “ILCA” nel giorno 02 aprile 2023, nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Grottammare;

VISTA l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnica di questa Capitaneria di porto;

VISTA l’ordinanza n.05/2022 in data 15.04.2022 della Capitaneria di porto di S. Benedetto del Tronto, con cui è stato approvato il Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto;

VISTA l’ordinanza n.21/2021 in data 23.06.2021 della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, che regolamenta i Limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto la costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005 e relativo Regolamento di attuazione n.146/2008;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RILEVATA la necessità di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO

che il giorno 02 aprile 2023, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, la zona di mare antistante il litorale del Comune di Grottammare sarà interessata da una regata zonale denominata “ILCA”. Il campo di gara avrà centro nel punto di coordinate LAT. 42°59.17’ N - LONG. 013°54.83’ E (Datum WGS’84), con un cerchio avente raggio 1,5 miglia e sarà delimitato da boe gonfiabili di colore arancione e giallo

O R D I N A

Art. 1

(Interdizione del campo di gara)

Nel giorno 02 aprile 2023, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, nella zona di mare di cui al rende noto è vietato:

navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla gara;

praticare la balneazione;

effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata alla manifestazione sportiva dovranno mantenersi ad una distanza di almeno 200 metri dalle imbarcazioni impegnate nella gara, prestando massima attenzione alla navigazione e ad eventuali segnalazioni ottiche/acustiche emesse dalle unità addette alla vigilanza/assistenza.

Art. 2 (deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

le unità ed il personale facenti capo all’organizzazione, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;

le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in genere, in ragione del loro ufficio;

le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con il recapito telefonico 1530 o via VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza.

Art. 3

(Condotta delle unità in prossimità del campo di gara)

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 metri dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4

(Prescrizioni per l’organizzatore e i partecipanti)

L’organizzatore e i partecipanti all’evento devono attenersi alle prescrizioni di cui all’autorizzazione della Capitaneria di porto in premessa citata.

Art. 5 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1164, 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure, se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs n.171/2005 e succ. mod., nonchè negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della pesca e negli illeciti previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell’ambiente marino.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale: http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx.


da Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto





Questo è un comunicato stampa pubblicato il 28-03-2023 alle 17:14 sul giornale del 29 marzo 2023 - 98 letture

In questo articolo si parla di attualità, comunicato stampa

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